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Dati ulteriori

 

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Data Protection Officer (DPO)

Denominazione: For Office di Giorgio Loni

PIVA: 00238360119

Via: del Canaletto 89/91
Città: La Spezia   Cap. 19125
Provincia: SP
Telefono: 0187/516394

Email: foroffi@libero.it

PEC: lonigiorgio@pec.it

Nome e cognome dell’incaricato: Avv. Chiara Giannessi
Telefono: 050.8312232 – 0585.858348
Cellulare: 347.6219436
E-mail: chiara.giannessi@fastwebnet.it
PEC: chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it


Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

https://form.agid.gov.it/view/fd78de08-1ff3-4734-8ee3-368e2028fc55


Accesso civico

Registro degli accessi

Accesso civico semplice e generalizzato

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo:

Richiesta accesso civico

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza (Dirigente Scolastico)

La richiesta può essere inviata tramite:

→ posta ordinaria all’indirizzo msic82000c@istruzione.it

→ posta elettronica certificata all’indirizzo msic82000c@pec.istruzione.it

Il Procedimento

Il Dirigente Scolastico entro trenta giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della Legge 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Per accesso civico generalizzato (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello:

Richiesta accesso civico generalizzato

La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza (Dirigente Scolastico)

La richiesta può essere inviata tramite:

→ posta ordinaria all’indirizzo msic82000c@istruzione.it

→ posta elettronica certificata all’indirizzo msic82000c@pec.istruzione.it

La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);

La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.

Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

 

Il Procedimento

Il Dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente Scolastico provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente Scolastico decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


Prevenzione della corruzione

Per prendere visione dei seguenti documenti:

– PTPCT

– Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

– Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

è possibile collegarsi al link sotto indicato:

Altri contenuti – corruzione Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana Del MIUR – Gazzetta Amministrativa

 

Regolamenti per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità

Provvedimenti adottati dall’ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti

Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-294-del-13-aprile-2021

Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022

Delibera ANAC n.203 del 17 maggio 2023: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+203+del+17+maggio+2023.pdf/

 

Atti di accertamento delle violazioni

Non sono stati ricevuti atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

 

Ultima revisione il 17-09-2024